Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Al fine di promuovere e razionalizzare l'erogazione di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, a favore delle imprese, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di

 

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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinazione della progressività dell'entità dell'erogazione di contributi pubblici a favore delle imprese che provvedono all'incremento effettivo del numero di dipendenti e alla stabilizzazione del personale assunto con contratto diverso da quello a tempo pieno e indeterminato, in considerazione:

              1) delle differenze di genere, qualora la scelta, a parità di condizioni, ricada su una donna;

              2) della condizione delle lavoratrici e dei lavoratori migranti, ivi comprese la condizione abitativa e le forme di assistenza ad essi garantita;

              3) dell'inserimento lavorativo di persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;

              4) dell'inserimento lavorativo di persone di età superiore a quarantacinque anni, inoccupate, disoccupate o interessate da processi di ristrutturazione aziendale;

              5) dell'inserimento lavorativo di prestatori di lavoro che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare;

              6) dell'inserimento lavorativo di prestatori di lavoro interessati da processi di riorganizzazione o di riconversione produttiva;

          b) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali, in materia di sostegno all'occupazione e di sostegno all'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili.

 

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      2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
      3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti del medesimo decreto legislativo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea.